Il trattamento del rischio sovrano nello schema di regolamentazione patrimoniale di Basilea

(Riquadro pubblicato alle pagine 11-12 del capitolo "I tassi bassi stimolano i mercati creditizi mentre le banche perdono terreno", Rassegna trimestrale BRI, dicembre 2013)

È stato talvolta affermato che lo schema di regolamentazione patrimoniale di Basilea prescrive una ponderazione di rischio pari a zero per le esposizioni delle banche nei confronti dei soggetti sovrani. Tale affermazione non è corretta. Basilea 2 e Basilea 3 prescrivono requisiti patrimoniali minimi commensurati al rischio di credito sottostante, in linea con l'obiettivo di assicurare la sensibilità al rischio. Questa è la filosofia di base dello schema.

In gran parte delle giurisdizioni il trattamento delle esposizioni verso soggetti sovrani1 nel portafoglio bancario si conforma alle disposizioni contenute al riguardo nello schema Basilea 2, le quali non sono state modificate da Basilea 32. Le singole giurisdizioni hanno la facoltà di adottare una o entrambe le seguenti metodologie: il metodo standardizzato, che si avvale dei rating creditizi esterni, e il sistema basato sui rating interni (IRB), che si fonda sulle valutazioni di rischio interne delle banche.

Lo standard che più rileva ai fini delle banche con operatività internazionale è il metodo IRB. Esso è stato concepito per le maggiori banche del mondo, comprese le banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB). Il metodo IRB prevede che le banche valutino il rischio di credito dei singoli soggetti sovrani utilizzando una scala di rating dettagliata che permetta di assegnare a ciascun soggetto sovrano un rating specifico atto a riflettere tutte le differenze di rilievo in termini di rischio. Le ponderazioni di rischio sono determinate principalmente sulla base della probabilità di insolvenza (PD) e della perdita in caso di insolvenza (LGD) stimate dalle banche per una data esposizione. Il metodo non prescrive valori minimi per la PD o l'LGD relative alle esposizioni verso soggetti sovrani, ma fissa requisiti minimi dettagliati di natura qualitativa. In particolare, richiede che venga operata una "appropriata differenziazione" del rischio.

A fini illustrativi, la tabella A presenta le PD e le corrispondenti ponderazioni di rischio per le banche che usano il metodo IRB di base. Rispetto alla versione avanzata, la versione di base del sistema IRB consente anch'essa alle banche di utilizzare le proprie valutazioni del rischio per la stima della PD, ma impone l'impiego di una LGD standard del 45% fissata dalle autorità di vigilanza. Le stime della PD sono sottoposte alla convalida dell'autorità di vigilanza. I dati raccolti dal Comitato di Basilea per 201 grandi banche evidenziano una PD media ponderata dello 0,1% per le esposizioni verso soggetti sovrani cui è applicato il metodo IRB3.

Lo schema di Basilea si basa sul presupposto che le banche impieghino il sistema IRB nell'ambito dell'intero gruppo bancario e per tutte le classi di attività. Esso riconosce tuttavia che le banche potrebbero essere impossibilitate ad applicare contemporaneamente il metodo IRB a tutte le classi di attività e unità operative rilevanti. Di conseguenza, prevede la possibilità che le autorità nazionali di vigilanza permettano alle banche di propria competenza di estendere l'applicazione del metodo a tutto il gruppo bancario in modo graduale. Inoltre, nel rispetto di rigorose condizioni, consente loro di continuare ad applicare indefinitamente ad alcune esposizioni il metodo standardizzato. Tale trattamento, tuttavia, è riservato esclusivamente alle esposizioni presenti in unità operative non rilevanti e in classi di attività non significative in termini di dimensioni e di rischiosità attesa. Vi è pertanto l'aspettativa che le banche che adottano il metodo IRB lo applichino progressivamente a tutte le esposizioni significative.

Il metodo standardizzato, di norma, prescrive anch'esso l'applicazione di ponderazioni di rischio positive. Come si può osservare di seguito, sulla base dei rating creditizi esterni, tale metodo assegna una ponderazione di rischio positiva a tutte le esposizioni, fatta eccezione per quelle di qualità massima (da AAA ad AA). Ciò nonostante, le autorità nazionali di vigilanza hanno la facoltà di fissare discrezionalmente una ponderazione di rischio inferiore, a condizione che le esposizioni siano denominate e finanziate nella moneta dello Stato corrispondente4.

Esistono differenze sostanziali nell'applicazione delle regole di Basilea nelle varie giurisdizioni5. Ad esempio, negli Stati Uniti le banche con operatività internazionale sono tenute ad attuare il metodo IRB, ma è in corso una fase sperimentale di applicazione parallela (parallel run) e il processo non si è ancora concluso. Di conseguenza, per il momento tali banche continuano a utilizzare la versione locale del metodo standardizzato. Nell'Unione europea (UE) le autorità hanno accordato agli organi di vigilanza la facoltà di consentire alle banche che seguono il metodo IRB di continuare ad applicare in via permanente il metodo standardizzato alle esposizioni verso soggetti sovrani. Ai fini dell'applicazione del metodo standardizzato, inoltre, le autorità della UE hanno posto pari a zero la ponderazione di rischio da applicare non soltanto alle esposizioni verso soggetti sovrani denominate e finanziate nella moneta dello Stato membro corrispondente, ma anche alle esposizioni di questo tipo denominate e finanziate nella moneta di qualunque altro Stato membro6.

Per effetto di queste discrepanze, le ponderazioni per il rischio sovrano effettivamente applicate dalle grandi banche internazionali, comprese quelle di rilevanza sistemica, variano considerevolmente. Proprio la disomogeneità dei pesi applicati al rischio sovrano costituisce un'importante fonte di variabilità delle attività ponderate per il rischio fra banche. È compito delle autorità nazionali attuare il metodo IRB in modo coerente con lo schema di Basilea così da conseguire un'adeguata ponderazione di rischio per le esposizioni verso soggetti sovrani.

 

1 Per esposizioni verso soggetti sovrani si intendono le esposizioni nei confronti delle amministrazioni centrali e delle banche centrali.

2 Il trattamento del rischio sovrano nell'ambito di Basilea 1 si basava sulla distinzione fra paesi membri e non membri dell'OCSE. Esso assegnava una ponderazione di rischio dello 0% alle esposizioni verso i paesi membri dell'OCSE, e del 100% a quelle verso altri paesi. Basilea 1 è ancora oggi lo standard minimo in vigore in alcune giurisdizioni.

3 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Regulatory consistency assessment programme (RCAP) - Analysis of risk-weighted assets for credit risk in the banking book, luglio 2013.

4 Laddove tale facoltà venga esercitata, al fine di assicurare condizioni di parità concorrenziale le autorità di vigilanza di altre giurisdizioni possono anch'esse consentire alle banche di loro competenza di applicare la stessa ponderazione alle esposizioni verso il soggetto sovrano in questione, nel rispetto delle medesime condizioni, ossia soltanto nel caso in cui tali esposizioni siano denominate e finanziate nella moneta corrispondente.

5 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Rapporto sullo stato di avanzamento nell'attuazione dello schema di regolamentazione di Basilea, ottobre 2013.

6 Tale disposizione sarà progressivamente abbandonata tra il 2017 e il 2020. Il nuovo schema, disciplinato dalla quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV) e in vigore dal gennaio 2014, sostituisce il trattamento previsto dalla CRD III. Esso statuisce che, una volta a regime, le esposizioni corrispondenti vengano trattate in base alla valutazione data dalle agenzie di rating.