Il Comitato di Basilea pubblica lo standard definitivo per la misurazione e il controllo delle grandi esposizioni

Comunicato stampa  | 
15 aprile 2014

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria pubblica oggi la versione definitiva dello standard che definisce il quadro di riferimento prudenziale per la misurazione e il controllo delle grandi esposizioni, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019.

Lo schema per le grandi esposizioni tutela le banche da perdite significative provocate dall'insolvenza improvvisa di una singola controparte o di un gruppo di controparti connesse. Esso è stato concepito in modo da garantire che la perdita massima potenziale in cui una banca incorrerebbe qualora si verificasse un'insolvenza del genere non metta a repentaglio la continuità aziendale della banca stessa. Nei casi in cui la controparte della banca sia un'altra banca, i limiti sulle grandi esposizioni contribuiranno direttamente a ridurre il rischio di contagio a livello di sistema. In aggiunta, grazie all'ampliamento dell'ambito di applicazione ai fondi, alle strutture di cartolarizzazione e agli organismi di investimento collettivo, lo schema rappresenta altresì un utile strumento per rafforzare la sorveglianza e la regolamentazione del sistema bancario ombra.

Lo standard sulle grandi esposizioni pubblicato oggi contiene un limite generale da applicarsi a tutte le esposizioni bancarie verso una singola controparte, fissato al 25% del patrimonio di base (Tier 1) di una banca. Tale limite si applica inoltre alle esposizioni di una banca verso gruppi identificati di controparti connesse (ossia controparti interdipendenti che rischiano di fallire simultaneamente). Un limite più stringente, fissato al 15% del patrimonio di base, si applicherà alle esposizioni fra le banche designate come banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB).

La versione definitiva dello standard tiene conto dei commenti pervenuti in merito alle proposte formulate dal Comitato nel marzo 2013. In particolare, sono stati apportati i seguenti cambiamenti:

  • la soglia di definizione e quella di segnalazione sono poste pari al 10% della base patrimoniale idonea (anziché al 5%, come inizialmente proposto);
  • il trattamento di una gamma limitata di credit default swap (CDS) utilizzati a fini di copertura nel portafoglio di negoziazione è stato maggiormente allineato allo schema patrimoniale basato sul rischio; 
  • la soglia di granularità inizialmente proposta per le esposizioni verso le società veicolo di cartolarizzazione è stata sostituita con una soglia di rilevanza collegata alla base patrimoniale della banca (calibrata allo 0,25% della base patrimoniale);
  • è previsto un trattamento che riconosce determinati aspetti di alcune obbligazioni bancarie garantite.

Il Comitato verificherà entro il 2016 l'opportunità di fissare un limite sulle grandi esposizioni verso controparti centrali qualificate (QCCP) collegate ad attività di compensazione, attualmente esentate. Analizzerà inoltre l'impatto dello schema per le grandi esposizioni sull'attuazione della politica monetaria.

Il Comitato di Basilea desidera ringraziare coloro che hanno partecipato con il loro contributo al processo di consultazione.