Il Comitato di Basilea completa i lavori sul Liquidity Coverage Ratio

Comunicato stampa  | 
12 gennaio 2014

Nel gennaio 2013 l'organo direttivo del Comitato di Basilea, il Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza (GHOS), approvava la forma definitiva dell'indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, LCR) di Basilea 3. Il GHOS chiedeva contestualmente al Comitato di approfondire i lavori su requisiti di informativa pubblica, impiego degli indicatori della liquidità basati sul mercato all'interno dello schema di regolamentazione, e interazione tra LCR e operazioni con le banche centrali. A completamento di questi lavori, il Comitato pubblica oggi un pacchetto di provvedimenti che risponde a queste richieste.

Il Comitato pubblica oggi la versione definitiva degli adempimenti informativi che le banche dovranno soddisfare in materia di LCR. Essi miglioreranno la trasparenza dei requisiti di liquidità prudenziali e potenzieranno la disciplina di mercato. In linea con l'accordo di Basilea 3, le autorità nazionali daranno esecuzione a questi requisiti e le banche dovranno adeguarvisi a partire dalla data del primo periodo di segnalazione successivo al 1° gennaio 2015.

Il Comitato di Basilea pubblica oggi anche il documento di indirizzo Guidance for Supervisors on Market-Based Indicators of Liquidity, volto ad assistere le autorità di vigilanza nella valutazione del profilo di liquidità delle attività detenute dalle banche e, ai fini dell'LCR, a promuovere una maggiore coerenza internazionale nella classificazione delle attività liquide di elevata qualità (HQLA). Va sottolineato che il documento non modifica la definizione di HQLA all'interno dell'LCR, ma intende semplicemente coadiuvare le autorità di vigilanza nel determinare se un'attività abbia una liquidità adeguata ai fini dell'LCR.

Infine, il Comitato ha convenuto di modificare la definizione di HQLA contenuta nello standard dell'LCR al fine di consentire un maggiore utilizzo delle linee di liquidità irrevocabili (Committed Liquidity Facilities, CLF) fornite dalle banche centrali. Finora le disposizioni prevedevano che tali linee fossero ammesse ai fini dell'LCR solo nel caso delle giurisdizioni che non dispongono di HQLA sufficienti a soddisfare il fabbisogno del sistema bancario. Il Comitato ha stabilito che, nel rispetto di una serie di condizioni e limitazioni, una versione di CLF a uso ristretto (RCLF) potrà essere utilizzata da tutte le giurisdizioni.

La scelta di impiegare l'RCLF è lasciata alla discrezionalità nazionale. Va sottolineato che le banche centrali non sono in alcun modo obbligate a offrire linee di liquidità di questo tipo. Le restrizioni concordate dal Comitato, inoltre, intendono contenere il ricorso alle RCLF in tempi normali, e ribadiscono di conseguenza il principio secondo cui gli istituti bancari dovrebbero autoassicurarsi contro gli shock di liquidità e le banche centrali rimanere prestatori di ultima istanza. Tali restrizioni, tuttavia, potranno essere allentate in periodi di tensione, per evitare che si verifichino carenze di HQLA.

Il testo che introduce l'RCLF nello standard dell'LCR è riportato in allegato.